Il Piano di Bonifica

Le attività che i Consorzi di Bonifica della Regione Friuli V. G. possono svolgere sul territorio sono previste e regolamentate dalla Legge Regionale n. 28 del 2002.

L’art.1 definisce cosa sono le attività di bonifica ed irrigazione:

L’attivita’ di bonifica e irrigazione e’ riconosciuta dall’Amministrazione Regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

L’art. 4 specifica quali funzioni i Consorzi di bonifica sono chiamati a svolgere nell’ambito delle attività di bonifica ed irrigazione:

Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

  1. opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;
  2. opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, …
  3. opere di ricomposizione fondiaria … comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilita’ connesse;
  4. opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;
  5. opere di miglioramento fondiario;
  6. impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
  7. reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
  8. strade interpoderali e vicinali;
  9. impianti di produzione di energia elettrica;
  10. opere intese a tutelare la qualita’ delle acque irrigue;
  11.  opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
  12.  interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamita’ naturali o di eccezionali avversita’ atmosferiche.

Tali interventi devono essere programmati preventivamente attraverso la formazione di un apposito strumento di programmazione detto “Piano Generale di Bonifica”

Art. 5 (Piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio)

Il Piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio:

  1. censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;
  2. definisce le linee di intervento nel comprensorio;
  3. individua le aree suscettibili di valorizzazione agricola;
  4. individua gli interventi di bonifica, idraulici, irrigui e di riordinamento fondiario necessari, indicandone le priorita’, la fattibilita’ amministrativa e tecnica, nonche’ i costi;
  5. prevede la realizzazione delle opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale del comprensorio e individua gli ambiti particolarmente sensibili, indicando gli interventi per la loro tutela e valorizzazione.

L’attuazione delle previsioni progettuali dei Piani di bonifica avviene tramite piani triennali di intervento